Detrazioni del 50% fino al 30 giugno 2013 con la semplificazione burocratica.
Basta un bonifico specifico per la detrazione alla ditta che vi ha eseguito il lavoro.
Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico:
1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta
una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano
ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
2. All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente: “Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30
giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari
al 50 per cento delle spese stesse”.
3. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’ultimo periodo è soppresso; la
presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.
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